Art. 57 · Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa
Capo IX

Art. 57

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Disposizioni in materia di risorse finanziarie da destinare alla società Ferrovie dello Stato Spa

In vigore dal 1 gen 2002
1. Al fine di consentire l'attribuzione alla società Ferrovie dello Stato Spa, in conto aumento di capitale sociale, delle risorse finanziarie di cui all', comma 3, e all', comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, nonché all'articolo 145, comma 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i corrispondenti stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
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