Art. 43 · Riduzione del costo del lavoro
Capo VII

Art. 43

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Riduzione del costo del lavoro

In vigore dal 1 gen 2002
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate: a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all', comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all', comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza: a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all', comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all', comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all' della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. La disposizione di cui al comma 7 dell' della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
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