Capo III
Art. 36
36 / 79Organici del personale
In vigore dal 1 gen 2002
1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-36