Art. 20 · Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia
Titolo III

Art. 20

20 / 79

Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia

In vigore dal 1 gen 2008
1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell', comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall' dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli , comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni. 2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002. 3. Il personale tecnico di cui al comma 1, conseguiti gli obiettivi di cui alle lettere b), e) e i-bis) del comma 2 dell' della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, può essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonché di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività delle stesse.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 553) che "La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, e' autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448#art-20