Art. 6
LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
In vigore dal 6 gen 2002
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.
2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all', comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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