Art. 27 · LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Art. 27

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

In vigore dal 6 gen 2002
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo Visto, il Guardasigilli: Castelli
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