Art. 27
LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
In vigore dal 6 gen 2002
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-12-27;459#art-27