Art. 24 · LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Art. 24

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

In vigore dal 6 gen 2002
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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