Art. 10 · LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Art. 10

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

In vigore dal 6 gen 2002
1. Dopo l' della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente: "Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri". Nota all': - Si riporta il testo dell' della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari): "I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera nonchè quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell' della legge 9 agosto 1948, n. 1102. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459#art-10