Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 31 ott 2001
Nel Santuario le parti: a) vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia autorizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica in situ condotti nel rispetto del presente accordo; b) si conformano alla normativa internazionale e della Comunità europea, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato "rete derivante"; c) si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-7