Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 31 ott 2001
Le parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli seguenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-4