Accordo
Art. 3
3 / 22In vigore dal 31 ott 2001
Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti. I suoi limiti sono i seguenti:
ad ovest, una linea che va dalla punta Escampobariou (punta ovest della penisola di Giens: 43001'70 N, 06005'90 E) a Capo Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna (40058'00 N, 008012'00 E);
ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla costa nord-orientale della Sardegna (41009'18 N, 009031'18 E) a Fosso Chiarone, situato sulla costa occidentale italiana (42021'24 N, 011031'00 E).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-3