Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 31 ott 2001
1. Ogni parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Qualunque revisione necessiterà del consenso delle parti firmatarie. 2. Ogni parte potrà denunciare l'accordo. La denuncia prenderà effetto tre mesi dopo la sua notifica al depositario. La denuncia fatta da una parte aderente non comporta l'estinzione dell'accordo per le altre parti.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-21