Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 31 ott 2001
1. Le parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all' a prendere misure di protezione simili a quelle previste dal presente accordo, tenuto conto del piano di azione adottato nel quadro del PAM/UNEP per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo e dell'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica adiacente o di ogni altro trattato pertinente. 2. Il presente accordo è comunicato a tutte le organizzazioni internazionali competenti sul piano internazionale o regionale, nonché alle parti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-17