Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 31 ott 2001
1. Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del presente accordo. Esse fissano le condizioni di organizzazione di tali riunioni tenendo conto delle strutture già esistenti. 2. In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano: a) i programmi di ricerca nazionali e internazionali miranti a realizzare l'applicazione scientifica delle disposizioni del presente accordo; b) le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonché le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficoltà.
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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-12