Accordo
Art. 11
11 / 22In vigore dal 31 ott 2001
Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente della normativa della Comunità europea, le disposizioni precedenti non inficiano il diritto delle parti di stabilire misure interne più rigorose.
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Prourn:nir:stato:legge:2001-10-11;391#art-a-11