Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.
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Accordo
Art. 1 Allegato ACCORDO RELATIVO ALLA CREAZIONE NEL MEDITERRANEO DI UN SANTUARIO PER I MAMMIFERI Art. 2 1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'arti Art. 3 Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territo Art. 4 Le parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articol Art. 5 Le parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mam Art. 6 1. Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le parti esercitano la sorveglianza nel S Art. 7 Nel Santuario le parti: a) vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mamm Art. 8 Nel Santuario le parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici. Art. 9 Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le Art. 10 Le parti si concertano in vista di armonizzare per quanto possibile le misure stabilite in Art. 11 Senza pregiudizio delle relative disposizioni del diritto internazionale ed eventualmente Art. 12 1. Le parti tengono regolarmente riunioni per la messa in opera e l'applicazione del prese Art. 13 Per assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo le parti fanno appel Art. 14 1. Nella parte di Santuario situata nelle acque che ricadono sotto la sua sovranità o giur Art. 15 Nulla nel presente accordo può mettere in discussione l'immunità sovrana delle navi da gue Art. 16 Non appena il protocollo relativo alle aree specialmente protette ed alla diversità biolog Art. 17 1. Le parti invitano gli altri Stati che esercitano delle attività nella zona definita all Art. 18 Il presente accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione delle parti firma Art. 19 1. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione sono depositati presso il Go Art. 20 1. Le parti possono invitare ogni altro Stato od organizzazione internazionale interessata Art. 21 1. Ogni parte potrà chiedere la convocazione di una conferenza di revisione dell'accordo. Art. 22 1. Il presente accordo, redatto in lingua italiana e francese, ognuna delle versioni facen Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
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