Art. 7
Capo I

Art. 7

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In vigore dal 9 ott 2001
1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all', sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.
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