Art. 4
Capo I

Art. 4

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In vigore dal 9 ott 2001
1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.
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