Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 9 ott 2001
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana".
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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-17