Capo II
Art. 17
17 / 20In vigore dal 9 ott 2001
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-10-05;367#art-17