Art. 12
Capo II

Art. 12

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In vigore dal 9 ott 2001
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia".
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