Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale. 20 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Ratifica, esecuzione
Art. 1 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA Art. 2 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fi Art. 3 1. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo Art. 4 1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere u Art. 5 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII Art. 6 1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI d Art. 7 1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Art. 8 1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma del MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 9 1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: Art. 10 1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: "Fuori dei casi Art. 11 1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 726- Art. 12 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i segue Art. 13 1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti: Art. 14 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguent Art. 15 1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codic Art. 16 1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codic Art. 17 1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 384-bis. - (Punibil DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso Art. 19 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni ann Art. 20 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360