Art. 4 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Art. 4

LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

In vigore dal 12 mag 2001
(Atto costitutivo e statuto) 1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare: a) l'organizzazione promotrice; b) la denominazione dell'istituto; c) la sede legale; d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto; e) gli organi di amministrazione e di controllo; f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge; g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge; h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici. 2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate. 3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Nota all': - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ( Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152#art-4