Art. 21
LEGGE 30 marzo 2001, n. 152
In vigore dal 12 mag 2001
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all':
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197.
- La legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto), ora abrogata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017 (Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45.
- Per il titolo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, si veda in nota all'.
Storico versioni
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