Art. 21 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Art. 21

LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

In vigore dal 12 mag 2001
(Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni; b) la legge 27 marzo 1980, n. 112; c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017. 2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'. 3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino Note all': - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197. - La legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonchè integrazioni allo stesso decreto), ora abrogata dalla presente legge, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017 (Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45. - Per il titolo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, si veda in nota all'.
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