Art. 19 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Art. 19

LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

In vigore dal 12 mag 2001
(Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonchè sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152#art-19