Art. 11 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

Art. 11

LEGGE 30 marzo 2001, n. 152

In vigore dal 12 mag 2001
(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.
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