Art. 8 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

Art. 8

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

In vigore dal 3 mag 2001
(Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell', comma 2.
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