Art. 7 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

Art. 7

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

In vigore dal 3 mag 2001
(Modifica all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540) 1. All', comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: "con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale". Note all': - Il testo dell' (etichettatura), comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 (attuazione della direttiva n. 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: ". L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti: (Omissis). g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;".
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