Art. 4 · LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

Art. 4

LEGGE 30 marzo 2001, n. 125

In vigore dal 3 mag 2001
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati) 1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da: a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede; b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati; c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato; e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente; f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore; g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche; h) due membri designati dal Ministro della sanità; i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato. 2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente. 3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g). 4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta. 5. La Consulta: a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall', esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell', comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall' nei rispettivi ambiti di competenza; c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità; d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge. 6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
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