Art. 9 · LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

Art. 9

LEGGE 29 marzo 2001, n. 86

In vigore dal 17 apr 2001
(Modifica all' della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali) 1. All', comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: "al personale dimissionario con più di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza". Nota all': - Si riporta il testo dell' della legge 30 novembre 2000, n. 356, (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), come modificato dalla presente legge: " (Premio di previdenza). - 1. Le disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.
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