Art. 23 · LEGGE 29 marzo 2001, n. 134

Art. 23

LEGGE 29 marzo 2001, n. 134

In vigore dal 1 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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