Art. 41 · LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Art. 41

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarietà sociale Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
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