Art. 35 · LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

Art. 35

LEGGE 28 marzo 2001, n. 149

In vigore dal 27 apr 2001
1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni". 2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: "Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000." Nota all': - Il testo dell'art. 71 della citata legge n. 184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 71. - Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà. Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. Chiunque svolga opera di mediazione alfine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.".
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