Art. 8 · LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

Art. 8

LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

In vigore dal 6 apr 2001
(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali). 1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
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