Art. 4 · LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

Art. 4

LEGGE 27 marzo 2001, n. 97

In vigore dal 9 mag 2002
Sospensione a seguito di condanna non definitiva 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall', comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
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