Art. 9 · LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Art. 9

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Acquacoltura in acque marine) Al comma 2 dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine". Nota all': - Il testo del comma 2 dell' della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.".
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