Art. 25 · LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Art. 25

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonchè quelle delegate da leggi dello Stato.
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