Art. 25
LEGGE 27 marzo 2001, n. 122
In vigore dal 2 mag 2001
(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonchè quelle delegate da leggi dello Stato.
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