Art. 22 · LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Art. 22

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Lotta agli incendi boschivi) Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
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