Art. 2
LEGGE 27 marzo 2001, n. 122
In vigore dal 2 mag 2001
(Albo nazionale degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli ed agrumari)
1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.
2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall', comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
Note all':
- La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari";
- Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000, modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31, abrogato dalla legge quì pubblicata.
- Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall' del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
- Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2001-03-27;122#art-2