Art. 17 · LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

Art. 17

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122

In vigore dal 2 mag 2001
(Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità) Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, nonchè per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59. Nota all': - Si trascrive il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il cui titolo è riportato in nota al precedente introdotto dall'art. 123 della citata legge n. 388/2000: "2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità , ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati: a) al potenziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie più diffuse; b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonchè di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.". "4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonchè di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122#art-17