Art. 22 · LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

Art. 22

LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

In vigore dal 4 mag 2001
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella misura massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Bianco, Ministro dell'interno Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
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