Art. 20 · LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

Art. 20

LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

In vigore dal 4 mag 2001
1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all', e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
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