Art. 19 · LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

Art. 19

LEGGE 26 marzo 2001, n. 128

In vigore dal 2 ago 2005
1. Nell'attuazione dei programmi di cui all' i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell' della legge 22 maggio 1975, n. 152 . In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
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