Art. 1-bis

Art. 1-bis

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In vigore dal 1 gen 2016
(( (Rimedi all'irragionevole durata del processo).)) (( 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all', paragrafo 1, della Convenzione stessa. 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all', ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione. ))
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