Art. 8
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93
In vigore dal 1 gen 2026
(Aree naturali protette)
1. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata
, sentiti i comuni interessati
, è istituito il Parco nazionale "
Costa dei Trabocchi e Teatina
". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "
Costa dei Trabocchi e Teatina
" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. (5) (6)
4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), è aggiunta la seguente:
"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".
5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.
6. All', primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e Molise".
7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprietà dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata già decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennità di esproprio.
8. All', comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e".
9. All' della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente".
10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine è autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. (7) (10) (12)
11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall', comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 è incrementata di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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