Art. 23
LEGGE 23 marzo 2001, n. 93
In vigore dal 19 apr 2001
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 1, dell', comma 1, dell', dell', comma 2, dell', dell', commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell', comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l'anno 2001, a lire 29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere per l'anno 2000 derivante dall'attuazione dell', comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell', comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell', comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell', comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell', comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto a lire 43.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 2, dell', commi 2 e 10, secondo periodo, dell', comma 2, e dell', comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l'anno 2001, a lire 44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l'anno 2001, 39.000 milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino;
Storico versioni
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