Art. 20 · LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

Art. 20

LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

In vigore dal 19 apr 2001
(Censimento dell'amianto e interventi di bonifica) 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente: a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura. Nota all': - Il testo dell', comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 è riportato nelle note all'.
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