Art. 16 · LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

Art. 16

LEGGE 23 marzo 2001, n. 93

In vigore dal 19 apr 2001
(Norme per il Piemonte) 1. Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la cui sede è collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Sono assegnate lire 1.000 milioni all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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