Art. 8 · LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

Art. 8

LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

In vigore dal 15 apr 2001
(Monitoraggio ambientale) 1. È istituito un fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale. 2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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