Art. 7 · LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

Art. 7

LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

In vigore dal 15 apr 2001
(Fondo rotativo) 1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. 2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio. Nota all': - Per il testo dell' della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, si veda in nota all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2001-03-21;84#art-7