Art. 6
LEGGE 9 marzo 2001, n. 59
In vigore dal 4 apr 2001
1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all', anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attività culturali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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